Vaccinazione contro la malattia della lingua blu
La vaccinazione contro la malattia della lingua blu (BT) avviene su base volontaria. Allo stato attuale la vaccinazione è il modo migliore per prevenire gravi decorsi della malattia, decessi e, quindi, perdite economiche. Per ottenere il versamento, i detentori di animali devono compilare l’autodichiarazione degli animali vaccinati entro e non oltre il 31 agosto 2026.
La vaccinazione è fortemente raccomandata dal settore ovino e bovino, dalla Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS), dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dall’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC).
Procedura prevista per la vaccinazione
Per informazioni sulla vaccinazione i detentori di animali possono rivolgersi al veterinario del loro effettivo. Gli animali possono essere vaccinati dal veterinario oppure dal detentore stesso. Quest’ultimo può somministrare la vaccinazione a condizione che il veterinario sia a conoscenza dello stato di salute dell’effettivo e sia stata stipulata una convenzione sui medicamenti veterinari (Mvet). Ogni vaccinazione va registrata nel giornale dei trattamenti.
Nota: le vaccinazioni in vista di un’esportazione programmata devono essere somministrate da un veterinario e confermate da un certificato veterinario.
Contribuzione ai costi da parte della Confederazione
La Confederazione contribuisce ai costi dei vaccini contro il BTV-3, il BTV-4, il BTV-8. Per il 2026 il Parlamento ha stanziato a tal fine un credito di 5 milioni di franchi. I detentori di animali possono ottenere retroattivamente riduzioni sul prezzo del vaccino somministrato per ogni animale vaccinato completamente e per ogni sierotipo. Un animale è considerato vaccinato completamente se è stata completata l’immunizzazione di base o se è stata effettuata una vaccinazione di richiamo come da indicazioni del produttore.
L’ammontare esatto delle riduzioni sui prezzi sarà definito nell’autunno del 2026 in base ai fondi disponibili e al numero complessivo degli animali vaccinati completamente.
Requisiti ai fini della riduzione
Per ottenere il versamento, i detentori di animali devono compilare l’autodichiarazione degli animali vaccinati entro e non oltre il 31 agosto 2026. Con l’autodichiarazione si registra, per gli animali vaccinati, quando sono stati vaccinati, di che tipo di vaccinazione si tratta (immunizzazione di base con una o due dosi di vaccino o vaccinazione di richiamo) e quale vaccino è stato somministrato.
Per i bovini, gli ovini e i caprini, la registrazione avviene a partire dal 15 aprile 2026 sulla BDTA, mentre per i camelidi del nuovo mondo sul sito web separato www.bdta.ch/it/vac.
La fattura dei vaccini deve essere conservata, in quanto vale come giustificativo in caso di ispezione da parte dell’USAV. Indipendentemente dal fatto che la vaccinazione sia stata somministrata da un veterinario o sia stato solo consegnato il vaccino, la fattura deve indicare quanti animali sono stati vaccinati o per quanti è stato consegnato il vaccino. Il giornale dei trattamenti deve essere tenuto correttamente e presentato in caso di controllo. La documentazione deve indicare chiaramente quali animali (numero del marchio auricolare) sono stati vaccinati, quando e con quale vaccino. L’indennizzo sarà versato nel 2027 tramite i regolari conteggi BDTA. Anche per i camelidi del nuovo mondo l’indennizzo avverrà nel 2027, ma in questo caso si baserà su un conteggio unico.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’USAV: Malattia della lingua blu (febbre catarrale ovina; Blue tongue, BT).
FAQ relative alla malattia della lingua blu
Domande e risposte in merito alla registrazione e al pagamento