Autodichiarazione relativa ai camelidi del nuovo mondo

Vaccinazione contro la malattia della lingua blu

La vaccinazione contro la malattia della lingua blu (BT) avviene su base volontaria. Allo stato attuale la vaccinazione è il modo migliore per prevenire gravi decorsi della malattia, decessi e, quindi, perdite economiche. Per ottenere il versamento, i detentori di animali devono compilare l’autodichiarazione degli animali vaccinati entro e non oltre il 31 agosto 2026.

La vaccinazione è fortemente raccomandata dal settore ovino e bovino, dalla Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS), dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dall’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC).

Procedura prevista per la vaccinazione

Per informazioni sulla vaccinazione i detentori di animali possono rivolgersi al veterinario del loro effettivo. Gli animali possono essere vaccinati dal veterinario oppure dal detentore stesso. Quest’ultimo può somministrare la vaccinazione a condizione che il veterinario sia a conoscenza dello stato di salute dell’effettivo e sia stata stipulata una convenzione sui medicamenti veterinari (Mvet). Ogni vaccinazione va registrata nel giornale dei trattamenti.

Nota: le vaccinazioni in vista di un’esportazione programmata devono essere somministrate da un veterinario e confermate da un certificato veterinario.

Contribuzione ai costi da parte della Confederazione

La Confederazione contribuisce ai costi dei vaccini contro il BTV-3, il BTV-4, il BTV-8. Per il 2026 il Parlamento ha stanziato a tal fine un credito di 5 milioni di franchi. I detentori di animali possono ottenere retroattivamente riduzioni sul prezzo del vaccino somministrato per ogni animale vaccinato completamente e per ogni sierotipo. Un animale è considerato vaccinato completamente se è stata completata l’immunizzazione di base o se è stata effettuata una vaccinazione di richiamo come da indicazioni del produttore.

L’ammontare esatto delle riduzioni sui prezzi sarà definito nell’autunno del 2026 in base ai fondi disponibili e al numero complessivo degli animali vaccinati completamente.

Requisiti ai fini della riduzione

Per ottenere il versamento, i detentori di animali devono compilare l’autodichiarazione degli animali vaccinati entro e non oltre il 31 agosto 2026. Con l’autodichiarazione si registra, per gli animali vaccinati, quando sono stati vaccinati, di che tipo di vaccinazione si tratta (immunizzazione di base con una o due dosi di vaccino o vaccinazione di richiamo) e quale vaccino è stato somministrato.

Per i bovini, gli ovini e i caprini, la registrazione avviene a partire dal 15 aprile 2026 sulla BDTA, mentre per i camelidi del nuovo mondo sul sito web separato www.bdta.ch/it/vac.

La fattura dei vaccini deve essere conservata,
in quanto vale come giustificativo in caso di ispezione da parte dell’USAV. Indipendentemente dal fatto che la vaccinazione sia stata somministrata da un veterinario o sia stato solo consegnato il vaccino, la fattura deve indicare quanti animali sono stati vaccinati o per quanti è stato consegnato il vaccino. Il giornale dei trattamenti deve essere tenuto correttamente e presentato in caso di controllo. La documentazione deve indicare chiaramente quali animali (numero del marchio auricolare) sono stati vaccinati, quando e con quale vaccino. L’indennizzo sarà versato nel 2027 tramite i regolari conteggi BDTA. Anche per i camelidi del nuovo mondo l’indennizzo avverrà nel 2027, ma in questo caso si baserà su un conteggio unico.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’USAV: Malattia della lingua blu (febbre catarrale ovina; Blue tongue, BT).

FAQ relative alla malattia della lingua blu

Domande e risposte in merito alla registrazione e al pagamento